Cassazione civile Sez. V sentenza n. 2208 del 1 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di determinazione del reddito d'impresa, la deduzione degli accantonamenti iscritti nel fondo rischi su crediti, prevista dall'art. 71 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, č fondata solo nei limiti in cui i crediti ceduti comportino il rischio di inadempimento, secondo le regole aziendalistiche di calcolo della corrispondente svalutazione dei crediti conseguente alla natura "pro soluto" o "pro solvendo" della loro cessione, la quale deve essere provata dalla societā che invoca la deducibilitā. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Napoli, 12 Gennaio 1999).

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