Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 15754 del 23 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di determinazione del reddito d'impresa, prima delle modifiche apportate in materia di sopravvenienze attive all'art. 55 (ora 88) T.U.I.R. dall'art. 21, comma 4, l. n. 449 del 1997, i contributi concessi in relazione all'acquisto di beni ammortizzabili erano assoggettati alla stessa disciplina fiscale dei contributi in conto capitale mentre; col nuovo regime impositivo, avente effetto dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998, i contributi in conto impianti non generano né sopravvenienze attive né ricavi, ma rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto del cespite cui afferiscono; ne consegue che essi concorrono a formare il risultato economico civilistico e devono essere ripartiti in base alla vita utile del bene per il quale sono stati concessi sotto forma di quote di ammortamento deducibili.

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