Cassazione civile Sez. V sentenza n. 30811 del 22 dicembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di imposte sui redditi, la qualifica di un bene come strumentale, il cui valore è escluso dai ricavi ai sensi dell'art. 53 (ora 85) del d.P.R. n. 917 del 1986, esige il mancato coinvolgimento nel ciclo produttivo e la conseguente funzione di supporto solo indiretto all'attività produttiva, in contrapposizione al bene merce, ma non anche il requisito della durevolezza; sicché, le rimanenze finali del materiale di cancelleria non rilevano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53 (ora 85) e 59 (ora 92) del citato decreto, ai fini della quantificazione dei ricavi di un'impresa che ha ad oggetto la produzione di articoli di diversa tipologia (nella specie, componenti di auto), trattandosi di beni che, pur non essendo destinati ad essere utilizzati ripetutamente, sono strumentali, in quanto non coinvolti direttamente nel processo produttivo ma aventi solo funzione di supporto all'attività imprenditoriale.

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