Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12512 del 7 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di retribuzione applicabile al lavoratore ai sensi dell'art. 36 Cost., quando il lavoratore deduce l'inadeguatezza del compenso di cottimo, il giudice di merito, ove si tratti di cottimo misto, nel verificare se la retribuzione corrisposta sia proporzionata alla quantitą e qualitą del lavoro prestato, oltre che sufficiente a norma della disposizione costituzionale, deve valutare l'entitą dei risultati produttivi in riferimento anche alle condizioni tecnico-produttive in atto nei vari periodi coinvolti dalla domanda e prendere in considerazione sia la parte fissa che quella variabile della retribuzione.(Nella specie, relativa alla retribuzione spettante, in un lungo arco di tempo, a impiegati addetti, attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, all'elaborazione di bollettini di calcolo delle competenze del personale, la S.C ha cassato la sentenza di merito che non aveva verificato quali fossero i livelli di produzione corrispondenti a ritmi lavorativi normali, in relazione anche alle eventuali sopravvenute modifiche delle condizioni tecniche delle lavorazioni).

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