Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 23739 del 16 novembre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente Ferrovie dello Stato", la materia della selezione per l'accesso alla dirigenza è disciplinata dalle regole fissate nell'Accordo sindacale del 21 giugno 1986, in forza del quale la nomina è effettuata sulla base di una procedura valutativa. In tal caso, ancorché la promozione non sia attuata attraverso concorso o selezione e con conclusiva graduatoria, bensì attraverso una scelta da effettuare sulla base di predeterminati criteri di valutazione, per il principio di correttezza e buona fede, il datore di lavoro ha l'onere di dare adeguata motivazione della scelta e dell'applicazione dei criteri indicati e ogni interessato, in quanto formalmente legittimato alla scelta, ha diritto di conoscere detta motivazione. Ne consegue che l'assenza di motivazione, in quanto inadempimento che non consente alcun pur esterno e formale controllo sull'applicazione dei criteri di scelta, costituisce inadempimento che è di per sé causa di danno sotto il profilo della perdita di chances, restando incerta la misura del danno, da determinare sulla base di un criterio probabilistico. (Rigetta, App. Napoli, 24 Giugno 2003).

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