Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12846 del 23 maggio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

L'occupazione appropriativa e l'occupazione usurpativa possono distinguersi si configurano, rispettivamente, nel caso di irreversibile trasformazione del fondo in assenza del decreto di esproprio, e nell'ipotesi di trasformazione in mancanza, originaria o sopravvenuta, della dichiarazione di pubblica utilitā. Tuttavia, nel caso di proposizione dell'azione di risarcimento del danno in conseguenza di occupazione usurpativa č ammissibile la riqualificazione della domanda, anche da parte del giudice, come relativa ad una occupazione appropriativa, in quanto entrambe fonte di responsabilitā risarcitoria della P.A. secondo i principi di cui all'art. 2043 c.c. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 13/02/2013).

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