Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4627 del 2 aprile 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La personalità giuridica degli enti ecclesiastici, ivi ricompresi i capitoli, non è soggetta alle regole di cui agli artt. 1 e 16 del codice civile, né dell'art. 16 delle preleggi, trovando per essi applicazione la disciplina pattizia ed eccezionale e come tale derogatoria di quella generale di cui all'art. 29, secondo comma, lett. a) del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, ratificato dall'Italia con legge 29 maggio 1929, n. 810 (secondo cui «ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici finora riconosciuti dalle leggi italiane (Santa Sede, diocesi, capitoli, seminari, parrocchie, ecc.), tale personalità sarà riconosciuta anche alle chiese ...»; né è onere dell'ente ecclesiastico che sia stato convenuto in giudizio avanti al giudice italiano dare prova del proprio status di persona giuridica secondo la legge italiana mediante l'esibizione dell'atto di fondazione o di costituzione, essendo allo scopo sufficiente che da tutti i documenti prodotti in giudizio (nel caso, nota verbale della Segreteria di Stato Vaticana all'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede; denunzia dei redditi presentata dal Capitolo: documenti tutti attinenti alla capacità di essere parte in giudizio, ed in quanto tali direttamente esaminabili anche dalla Suprema Corte di Cassazione) tale status risulti incontestato ed incontestabile.

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