Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 13223 del 30 giugno 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilitą, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale gią conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilitą dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito). (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 22/05/2018).

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