Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11294 del 12 giugno 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta. (Nella specie, i ricorrenti avevano agito per la ripetizione di una quota parte della tariffa pagata in relazione alla fornitura del servizio idrico, a titolo di corrispettivo per l'attivitą di depurazione delle acque, deducendo che tale attivitą era mancata). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 26/09/2018).

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