Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 3458 del 6 febbraio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di determinazione del reddito di lavoro dipendente, la disciplina di tassazione applicabile "ratione temporis" alle cosiddette "stock options" va individuata in quella vigente al momento dell'esercizio del diritto di opzione da parte del dipendente, indipendentemente dal momento in cui l'opzione sia stata offerta, atteso che l'operazione cui consegue la tassazione non va identificata nell'attribuzione gratuita del diritto di opzione, che non č soggetta a imposizione tributaria, ma nell'effettivo esercizio di tale diritto mediante l'acquisto delle azioni. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operanti le disposizioni contenute nell'art. 51, commi 2, lett. g bis), e 2 bis, del D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo modificato dal D.L. n. 262 del 2006, conv., con modif., in L. 286 del 2006, vigente al tempo dell'assegnazione delle azioni, meno favorevole, per il contribuente, rispetto al testo vigente al tempo dell'offerta dell'opzione).

(massima n. 2)

In tema di tassazione delle "stock options", l'attribuzione al dipendente da parte della societā datrice di lavoro (o di una societā appartenente allo stesso gruppo), a titolo gratuito, dell'opzione di acquisto di proprie azioni, da effettuare entro una certa data, assume rilevanza fiscale solo se, esercitata l'opzione, il prezzo di acquisto, fissato al momento della concessione dell'opzione, risulti minore del valore dei titoli al momento dell'acquisto, in modo tale da determinare un guadagno per il beneficiario, che non integra una plusvalenza, ma concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, cosė escludendo l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 5 della L. n. 448 del 2001 (cui rinvia l'art. 11 quaterdecies, comma 4, del D.L. n. 203 del 2005, conv., con modif., in L. n. 248 del 2005), che consente, in alcuni casi, di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni, previo versamento di una imposta sostitutiva, ma solo ai fini della determinazione delle plusvalenze (o delle minusvalenze) di cui all'art. 81 (ora 67) del D.P.R. n. 917 del 1986.

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