Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 29575 del 16 novembre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione di terreni edificabili, l'opzione prevista dall'art. 7 della L. n. 448 del 2001 costituisce espressione di una scelta liberamente operata dal contribuente di rideterminare il valore del bene con conseguente versamento dell'imposta sostitutiva nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull'imposta altrimenti dovuta, senza che sia richiesto, a tal fine, che detto vantaggio sia conseguito né, peraltro, che la cessione venga effettuata.

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