Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 19465 del 30 novembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema d'imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 81 (ora 67), comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 917 del 1986, nel caso di cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola, la rideterminazione del valore di acquisto sulla base di una perizia giurata di stima, a norma dell'art. 7 della L. n. 448 del 2001, non limita il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, come si evince dallo stesso art. 7, comma 6, ai sensi del quale tale rideterminazione costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale. (Principio enunciato in una fattispecie in cui il contribuente ha dichiarato nell'atto di vendita un prezzo inferiore a quello risultante dalla perizia di stima). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lazio, 04/12/2014).

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