Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10569 del 9 maggio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

Il cosiddetto mutuo di scopo si configura come una fattispecie negoziale consensuale, onerosa ed atipica, nella quale sono gią individuati i soggetti erogatori ed i soggetti che possono beneficiare del finanziamento, la consegna della somma da corrispondere rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione a carico del finanziatore. (Rigetta, App. Palermo, 9 Aprile 2002).

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