Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 21895 del 20 settembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietą, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/06/2015).

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