Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3857 del 11 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della concessione della remissione del debito prevista dall'art. 56 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) si richiedono tre condizioni: a) - che il debito si riferisca a spese del procedimento o di mantenimento; b) - che si tratti di condannati o internati che vengano a trovarsi in disagiate condizioni economiche; c) - che detti condannati o internati abbiano tenuto una regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30-ter della medesima legge, secondo il quale la condotta dei condannati č considerata regolare allorquando i soggetti durante la detenzione hanno manifestato costante senso di responsabilitā e correttezza nel comportamento personale, nelle attivitā organizzate negli istituti e nelle eventuali attivitā lavorative o culturali. Ne consegue che la regolaritā della condotta del condannato deve riferirsi a tutto l'arco di durata della detenzione, non bastando che essa riguardi solo la parte terminale di essa. (dichiara inammissibile, Mag. Sorv. Pisa, 29 aprile 1992).

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