Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 124 del 4 gennaio 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di IRPEF, la base imponibile delle prestazioni erogate dai fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente, attesane la natura facoltativa e posta la riferibilitā dell'esenzione fiscale di cui all'art. 51, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917 del 1986 ai soli contributi previdenziali obbligatori.

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