Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 525 del 15 gennaio 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di cd. nullitą virtuale, la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validitą del contratto č suscettibile di determinarne la nullitą unicamente ove non sia altrimenti stabilito dalla legge. Pertanto, questo esito va escluso sia quando risulti indicata una differente forma di invaliditą (ad esempio, l'annullabilitą) sia ove la legge assicuri l'effettivitą della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi. (Nella specie, era stata chiesta la dichiarazione di nullitą del contratto di vendita di un immobile per violazione della l. n. 231 del 2007 sull'antiriciclaggio, stante il dedotto pattuito pagamento del prezzo in contanti; la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto non applicabile l'art. 1418 c.c. poiché l'infrazione contestata era sanzionata in via amministrativa). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/05/2018).

(massima n. 2)

In tema di forma degli accordi modificativi delle originarie clausole contrattuali di un contratto per il quale sia prevista dalla legge la forma scritta "ad substantiam", gli accordi concernenti l'esecuzione del contratto (nella specie, le modalitą di pagamento, in contanti ovvero con assegno, del prezzo gią pattuito) si possono stipulare anche verbalmente, atteso che detta forma riguarda solo i requisiti essenziali del contratto, tra i quali non rientrano gli elementi che ne regolano l'esecuzione.

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