Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 11272 del 4 luglio 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

I giudici di pace sono funzionari onorari e godono di un trattamento economico avente natura indennitaria e non corrispettiva, in assenza di un rapporto professionale di servizio. Ne consegue che la giurisdizione per le controversie relative al loro trattamento economico va stabilita in relazione alla posizione giuridica sostanziale dedotta in giudizio e che, in particolare, va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario quando l'interessato faccia valere il diritto a conseguire un'indennitą predeterminata con legge, quale (come nella specie) l'indennitą cosiddetta giudiziaria prevista dall'art. 3 legge 19 febbraio 1981 n. 27 e spettante ai magistrati togati. (regola giurisdizione)

(massima n. 2)

La competenza per le cause aventi ad oggetto il trattamento economico indennitario spettante ai funzionari onorari - non legati all'ente pubblico da un rapporto professionale di servizio e qualificabili come organi dello stesso ente - va determinata (nel caso in cui, in relazione alla posizione giuridica fatta valere, sussista la giurisdizione del giudice ordinario) in base al valore della causa, poiché non sussistono gli elementi della figura giuridica della parasubordinazione delineata dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. (Fattispecie relativa alla rivendicazione dell'indennitą cosiddetta giudiziaria da parte di giudici di pace). (regola giurisdizione)

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