Cassazione civile Sez. II sentenza n. 20853 del 2 ottobre 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell'art. 1329, primo comma, cod. civ., costituisce elemento essenziale della proposta irrevocabile sicché, deve essere fissato dallo stesso proponente. In mancanza di tale determinazione la proposta va considerata pura e semplice, ed è revocabile, a norma dell'art. 1328, primo comma, cod. civ., finché il contratto non sia concluso. (Rigetta, App. Brescia, 13/05/2008).

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