Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9682 del 26 maggio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Il danno da perdita o riduzione della capacitą lavorativa di un soggetto adulto che, al momento dell'infortunio, non svolgeva alcun lavoro remunerato va liquidato (con equo apprezzamento delle circostanze del caso ai sensi dell'art. 2056 c.c.) stabilendo: a) se possa ritenersi che la vittima, qualora fosse rimasta sana, avrebbe cercato e trovato un lavoro confacente al proprio profilo professionale; b) se i postumi residuati all'infortunio consentano o meno lo svolgimento di un lavoro confacente al profilo professionale del danneggiato. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 30/01/2017).

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