Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8169 del 22 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

L'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'art. 1495 c.c. si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, anche se i vizi non sono stati scoperti o non sono stati tempestivamente denunciati o se la denuncia stessa non č necessaria.

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