Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 28763 del 30 novembre 2017

(2 massime)

(massima n. 1)

La partecipazione ad un'assemblea condominiale di un soggetto estraneo ovvero privo di legittimazione non si riflette sulla validitą della sua costituzione e delle decisioni in tale sede assunte, sempre che tale partecipazione non abbia influito sulla maggioranza richiesta e sul "quorum" prescritto, né sullo svolgimento della discussione e sull'esito della votazione. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI PORTOFERRAIO, 05/07/2013).

(massima n. 2)

Le delibere dell'assemblea condominiale, ove esprimano una volontą negoziale, devono essere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt.1362 e seguenti c.c., privilegiando, innanzitutto, l'elemento letterale, e quindi, nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE SEDE DISTACCATA DI PORTOFERRAIO, 05/07/2013).

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