Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11410 del 8 maggio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di compravendita, in caso di inadempimento del venditore, oltre alla responsabilitą contrattuale da inadempimento o da inesatto adempimento, č configurabile anche la responsabilitą extracontrattuale del venditore stesso, qualora il pregiudizio arrecato al compratore abbia leso interessi di quest'ultimo che, essendo sorti al di fuori del contratto, hanno la consistenza di diritti assoluti; diversamente, quando il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualitą si resta nell'ambito della responsabilitą contrattuale, le cui azioni sono soggette a prescrizione annuale (nella specie, la domanda di risarcimento danni aveva ad oggetto le spese sostenute per il filtraggio ed il re-imbottigliamento del vino destinato ad un cliente estero determinate dalla inidoneitą dei tappi consegnati all'attore proposta da una societą vinicola nei confronti di un sugherificio, a seguito della consegna di una partita di tappi difettosi).

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