Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 20006 del 24 settembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morositą relative alle annualitą precedenti, una volta approvato dall'assemblea costituisce idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante.

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