(massima n. 1)
In tema di condominio negli edifici, nei casi di revoca od annullamento della delibera di nomina dell'amministratore, e tanto pių in mancanza di una dichiarazione d'invaliditā della medesima delibera, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, ben potendo egli conferire procura ad un difensore al fine della costituzione in giudizio, sul presupposto della presunzione di conformitā alla volontā dei condomini e dell'interesse del condominio alla continuitā dell'amministrazione. L'accertamento della legittimazione di tale amministratore č rimesso al controllo d'ufficio del giudice e non č soggetto ad eccezione di parte perché inerente alla regolare instaurazione del rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura alle liti rilasciata, con riferimento ad un ricorso per decreto ingiuntivo, dall'amministratore di un condominio, nonostante la sua nomina fosse stata contestata per violazione dell'art. 1129, comma 13, c.c.). (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/06/2017)