Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1610 del 26 gennaio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

La cessione delle singole unitā immobiliari separatamente dal diritto sulle cose comuni, vietata ai sensi dell'art. 1118 c.c., č esclusa soltanto quanto le cose comuni e i piani o le porzioni di piano di proprietā esclusiva siano, per effetto di incorporazione fisica, indissolubilmente legate le une alle altre (cd. condominialitā "necessaria" o "strutturale") oppure nel caso in cui, pur essendo suscettibili di separazione senza pregiudizio reciproco, esista tra di essi un vincolo di destinazione che sia caratterizzato da indivisibilitā per essere i beni condominiali essenziali per l'esistenza delle proprietā esclusive, laddove, qualora i primi siano semplicemente funzionali all'uso e al godimento delle singole unitā (cd. condominialitā "funzionale), queste ultime possono essere cedute anche separatamente dal diritto di condominio sui beni comuni. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 25/09/2015).

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