Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6089 del 12 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il riconoscimento da parte del venditore del vizio della cosa venduta — che ai sensi del secondo comma dell'art. 1495 c.c. esonera il compratore dall'onere della denuncia prevista dal primo comma della stessa disposizione — si ha anche quando il venditore ammette che la cosa presenta, qualsivoglia sia la causa, caratteristiche che non solo la rendono, ma anche possono renderla inidonea all'uso cui č destinata o diminuirne in modo apprezzabile l'utilizzazione.

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