Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 791 del 16 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

La fattispecie del condominio parziale, che rinviene il fondamento normativo nell'art. 1123, comma 3, c.c., č automaticamente configurabile "ex lege" tutte le volte in cui un bene risulti, per le sue obbiettive caratteristiche strutturali e funzionali, destinato oggettivamente al servizio e/o al godimento, in modo esclusivo, di una parte soltanto dell'edificio in condominio, rimanendo, per l'effetto, oggetto di un autonomo diritto di proprietā e venendo meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolaritā necessaria di tutti i condomini su quel bene; ne consegue che i partecipanti al gruppo non hanno il diritto di partecipare all'assemblea relativamente alle cose di cui non hanno la titolaritā e la composizione del collegio e delle maggioranze si modifica in relazione alla titolaritā delle specifiche parti oggetto della concreta delibera da adottare. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 12/06/2014).

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