Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 1422 del 18 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di condominio degli edifici, i lucernari di pertinenza delle unitą immobiliari di proprietą esclusiva, anche se inseriti nella facciata dello stabile condominiale, non rientrano fra le parti necessarie o comunque destinate all'uso comune, salvo che, per la peculiare conformazione architettonica del fabbricato, assolvano alla prevalente funzione di proteggere o di rendere esteticamente gradevole l'intero edificio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva accertato la natura di bene comune di un lucernario di pertinenza di un appartamento sul presupposto che lo stesso contribuisse a formare la struttura architettonica dell'edificio condominiale e non in base al criterio della specifica e prevalente attitudine protettiva o decorativa dell'intero fabbricato). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 14/11/2017).

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