Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5597 del 17 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore — che, ex art. 1495, secondo comma, c.c. esonera l'acquirente dall'onere della tempestiva denuncia ed impedisce la decadenza dello stesso dalla garanzia pur in difetto d'ottemperanza a tale onere — può aver luogo sia per dichiarazione espressa della parte che tacitamente per facta concludentia; in tale ultimo caso esso deve estrinsecarsi in comportamenti nei quali sia ravvisabile un'inequivoca ammissione della sussistenza dei vizi ed un altrettanto inequivoca accettazione delle obbligazioni conseguenti. Parimenti perché sussista una valida rinuncia ad eccepire la decadenza o la prescrizione in materia è necessaria un'incompatibilità assoluta tra il comportamento del soggetto e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, senza possibilità alcuna di una diversa interpretazione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.