Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2003 del 25 febbraio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

La donazione, anche indiretta, tra i coniugi (ammessa dopo la dichiarazione di incostituzionalità del relativo divieto, con sentenza n. 91 del 1973 della Corte cost.) non si sottrae (anche nel vigore del regime di parità introdotto con la riforma del diritto di famiglia) alla revocazione per ingratitudine ex art. 801 c.c. Peraltro, ai detti effetti, l'ingratitudine del coniuge donatario, in ipotesi di separazione, non si può ravvisare nel solo fatto di aver posto fine alla convivenza e in quello di aver intrecciato un nuovo legame, ma va individuata nel modo ingiurioso con cui tali fatti siano stati compiuti.

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