Corte costituzionale sentenza n. 22 del 9 aprile 1965

(1 massima)

(massima n. 1)

Data la preminenza dell'interesse pubblico ed in vista dei fini cui tende l'espropriazione della proprietà privata, l'indennizzo non può rappresentare un integrale risarcimento del pregiudizio subito dal proprietario, bensì il massimo di contributo e di riparazione, che la Pubblica Amministrazione può garantire all'interesse privato. L'indennizzo non può essere stabilito tuttavia in misura simbolica né irrisoria e poiché costituisce la garanzia che il terzo comma dell'art. 42 Cost. esige sia assicurata al proprietario che subisce l'espropriazione, il detto indennizzo deve essere sottratto ad elementi aleatori, che incidono sulla consistenza reale di esso, importando la possibilità di una frattura nell'equilibrio dei valori dei beni fra i due momenti della determinazione dell'indennità e quello dell'espropriazione.

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