Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12130 del 14 maggio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

La denuncia dei vizi della cosa venduta effettuata al rappresentante del venditore, il quale abbia stipulato la compravendita in nome e per conto dell'alienante, č valida solo nella ipotesi in cui risulti la permanenza dei suoi poteri rappresentativi anche nel tempo successivo alla stipulazione dell'atto di vendita e fino al momento della denuncia dei vizi.

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