Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1994 del 2 febbraio 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontą. (Rigetta, Trib. Lecce, 11/04/2011).

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