Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7178 del 22 marzo 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

L'errore sul motivo, assunto dall'art. 624, comma 2, c.c. quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, si identifica in quello che cade sulla realtā obiettiva e non giā sulla valutazione che di essa abbia fatto il testatore nel suo libero e insindacabile apprezzamento circa l'importanza e le conseguenze della realtā stessa, in relazione alle sue personali vedute e aspirazioni ed ai fini perseguiti nel dettare le sue ultime volontā, sicché tale soggettiva valutazione della realtā obiettiva č da qualificarsi come giuridicamente irrilevante. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/04/2013).

(massima n. 2)

In caso divisione del patrimonio ereditario disposta direttamente dal testatore la domanda di nullitā proposta dal legittimario pretermesso nel testamento (o, in sostituzione del medesimo, da un suo erede, come verificatosi nel caso di specie) deve essere accolta qualora lo stesso legittimario (o un suo erede agente "iure successionis"), da considerarsi preterito per non essere stato compreso nella divisione, abbia positivamente esperito in via preventiva l'azione di riduzione.

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