(massima n. 1)
Č esperibile l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternitā e della maternitā naturali anche nelle ipotesi previste dall'art. 251, 1° comma, c.c., per l'illegittimitā costituzionale dell'art. 278, 1° comma, c.c., nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternitā e della maternitā naturali e le relative indagini nei casi in cui il riconoscimento dei figli incestuosi č vietato (art. 251 c.c.).