Corte costituzionale sentenza n. 494 del 28 novembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

È esperibile l'azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali anche nelle ipotesi previste dall'art. 251, 1° comma, c.c., per l'illegittimità costituzionale dell'art. 278, 1° comma, c.c., nella parte in cui esclude la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini nei casi in cui il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato (art. 251 c.c.).

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