Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 5994 del 4 marzo 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo č costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori; ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneitā della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio č in grado di soddisfare il credito dell'attore. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 07/11/2016).

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