Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19807 del 22 settembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esercizio dell'azione di annullamento del contratto per incapacità di intendere e volere di uno dei contraenti, che sia successivamente deceduto, sebbene possa compiersi da parte di uno solo dei coeredi, anche in contrasto con gli altri, implica comunque il litisconsorzio necessario di tutti, giacché, come la sentenza di annullamento deve investire l'atto negoziale non limitatamente ad un soggetto, ma nella sua interezza, posto che esso non può essere contemporaneamente valido per un soggetto e invalido per un altro, così anche l'eventuale restituzione non può avvenire "pro quota". (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/12/2015).

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