Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 19431 del 17 settembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di nomina dell'amministratore di sostegno, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente si presume la coincidenza della residenza effettiva e del domicilio con la residenza anagrafica dell'amministrando, salvo che risulti accertato non solo il concreto spostamento della sua dimora abituale o del centro principale dei suoi rapporti economici, morali, sociali e familiari, ma anche la volontarietą di tale spostamento. (Regola competenza).

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