Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6985 del 25 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei confronti delle persone inabilitate che devono stare in giudizio con la necessaria assistenza del curatore, il procedimento di notificazione ha carattere complesso in quanto può ritenersi perfezionato solo quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest'ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza. Ne consegue che, qualora il decreto ingiuntivo a carico dell'inabilitato non venga notificato pure al curatore, si verifica non una mera nullità ma una giuridica inesistenza della notificazione, produttiva dell'inefficacia del decreto ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ. (Rigetta, Trib. Trento, 05/05/2005).

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