Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 26442 del 20 dicembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Il minore straniero non accompagnato che sbarchi illegalmente nel territorio dello Stato riceve le misure di prima accoglienza secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 142 del 2005 e, per esercitare il diritto a chiedere lo "status" di protezione internazionale o il rilascio di un permesso di soggiorno, ha bisogno, nel pił breve tempo possibile, di una rappresentanza legale, da realizzarsi tramite la nomina di un tutore da parte del giudice tutelare del luogo ove si colloca la struttura territoriale di accoglienza. La competenza del tribunale per i minorenni in ordine alla nomina del tutore si radica, invece, allorquando si verifichi la diversa condizione della situazione di abbandono di cui agli artt. 9 e 10 della l. n. 184 del 1983 in pendenza di procedimento volto alla dichiarazione di adottabilitą. (Regola competenza).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.