(massima n. 1)
L'azione redibitoria deve ritenersi preclusa a norma dell'art. 1492 c.c. quando il compratore, utilizzando la res empta, e cosė determinandone la trasformazione, modificazione e consumazione, abbia in tal modo espresso la volontā di accettare il bene pur nella consapevolezza dei vizi da cui č affetto e di rinunciare alla maggior tutela derivante dall'esercizio dell'azione di risoluzione. (Nella specie, in relazione all'acquisto da parte di una societā sportiva di un giocatore risultato non in perfette condizioni fisiche per i postumi di un intervento chirurgico al menisco, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto preclusa l'azione redibitoria alla societā per avere essa utilizzato il giocatore in due stagioni di campionato, spendendo cosė parte delle sue energie sportive, e aver continuato a fruire delle prestazioni del suddetto giocatore anche dopo l'accertamento dei postumi dell'intervento chirurgico, tenendo in tal modo un comportamento incompatibile con la volontā di provocare l'immediato scioglimento del vincolo).