Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1254 del 18 febbraio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Il principio per cui la risoluzione del contratto è preclusa dall'impossibilità di restituire l'oggetto nel suo stato originario opera, ai sensi dell'art. 1492, terzo comma, c.c., che è espressione di una regola generale e, quindi, non ha valore limitatamente al contratto di vendita, solo quando l'impossibilità di restituzione nello statu quo ante si sia verificata senza colpa di colui che ha consegnato il bene, poiché non è lecito addebitare ad un contraente le conseguenze di un evento (perimento in senso fisico o giuridico di un bene) che è stato determinato quanto meno in modo prevalente da fatto imputabile all'altro contraente.

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