Cassazione civile Sez. II sentenza n. 9863 del 24 aprile 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

La pattuizione intervenuta tra due coniugi, che abbiano in corso una separazione consensuale, con la quale, al fine di disciplinare i reciproci rapporti economici, uno di essi s'impegni a trasferire gratuitamente all'altro determinati beni, non configura una convenzione matrimoniale ex art. 162 cod. civ., postulante lo svolgimento della convivenza coniugale e il riferimento ad una generalitą di beni, anche di futura acquisizione, ma un contratto atipico, con propri presupposti e finalitą, soggetto, per la forma, alla comune disciplina e, quindi, se relativo a beni immobili, validamente stipulabile con scrittura privata senza necessitą di atto pubblico. (Rigetta, App. Firenze, 7 Giugno 2002)

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