Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2694 del 9 luglio 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

Con l'actio minoris, il compratore tende a conseguire una riduzione del prezzo pattuito per l'acquisto della cosa. L'indagine del giudice deve essere, perciò, diretta a determinare il minor prezzo che il compratore avrebbe pagato se avesse conosciuto i vizi dai quali la cosa era affetta. A tal fine, è sufficiente che resti accertato che il vizio della cosa era tale da diminuire in modo apprezzabile, sia pure potenzialmente, il valore della cosa stessa; tale indagine, tuttavia, non pregiudica in alcun modo il concreto accertamento circa l'esistenza dell'effettiva diminuzione di valore e della sua misura, da eseguirsi in sede di liquidazione.

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