Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 17481 del 4 luglio 2018

(3 massime)

(massima n. 1)

Per l'accettazione dei legati da parte dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.), non è necessaria la preventiva autorizzazione governativa prevista dal previgente art. 1, comma 4, del r.d. n. 2316 del 1934, abrogato dall'art. 13, comma 1, della l. n. 127 del 1997, e ciò anche quando la relativa disposizione testamentaria sia precedente a tale abrogazione, poiché l'art. 1 della l. n. 192 del 2000, di modifica del citato art. 13, ha esteso la rimozione della summenzionata preventiva autorizzazione alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore all'entrata in vigore della l. n. 127 del 1997, salvi i casi di rapporti già definiti mediante intervenuta autorizzazione prima di detta data. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/12/2013)

(massima n. 2)

In tema di legato in favore di ente di assistenza che sia stato soppresso dopo l'apertura della successione e le cui funzioni amministrative e relativo patrimonio siano stati trasferiti "ex lege" ad altri enti, l'espressa definizione, ad opera del testatore, dello scopo perseguito dal predetto legato, imprimendo un vincolo di destinazione alle somme di denaro derivanti dalla vendita dei cespiti immobiliari che ne sono oggetto, può efficacemente assumere connotazione modale decisiva per l'individuazione dell'ente legittimamente chiamato alla successione, perché deputato ad assolvere tale scopo nel più ampio quadro dei propri fini istituzionali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, in favore della quale era stato legato un immobile perché, col ricavato della sua vendita, venisse realizzata una struttura a tutela della maternità e dell'infanzia, fosse succeduto, ai sensi dell'art. 5 l. n. 698 del 1975, il Comune, rientrando tra le sue attribuzioni le funzioni relative agli asili nido e ai consultori familiari). (Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 20/12/2013).

(massima n. 3)

Il potere attribuito al legittimario, che sia destinatario di un legato in sostituzione di legittima, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli "ex lege" anziché conservare il legato, postula l'assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato medesimo, che, integrando gli estremi di una condizione dell'azione, può essere assolto fino al momento della decisione.

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