Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3924 del 12 marzo 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

La domanda di revisione dell'assegno di divorzio e quella riconvenzionale di riconoscimento di una quota di t.f.r. sono oggettivamente connesse ai sensi dell'art. 36 c.p.c., perché il diritto all'assegno, di cui si discute nel giudizio di revisione, è il presupposto di entrambe, non rilevando, inoltre, se il diritto alla quota del t.f.r. maturi successivamente alla sentenza di divorzio; pertanto, l'art. 40 c.p.c. ne consente il cumulo nello stesso processo, sebbene si tratti di azioni di per sé soggette a riti diversi.

Articoli correlati

(massima n. 2)

Il reclamo avverso i provvedimenti di modifica delle condizioni del divorzio, resi dal tribunale ai sensi dell'art. 9, primo comma, legge 1° dicembre 1970, n. 898, costituisce un mezzo di impugnazione, ancorché devolutivo, e come tale ha per oggetto la revisione della decisione di primo grado nei limiti del "devolutum" e delle censure formulate ed in correlazione alle domande proposte in quella sede con la conseguenza che in sede di reclamo, mentre possono essere allegati, stante la libertà di forme proprie del procedimento, fatti nuovi, non possono essere proposte nuove eccezioni in senso stretto, che snaturerebbero il reclamo stesso quale mezzo di impugnazione e, come tale, avente la funzione di rimuovere vizi del precedente provvedimento.

Articoli correlati

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.