Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5537 del 8 giugno 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'identificazione del regime di impugnabilità delle sentenze non definitive di divorzio, con continuazione del giudizio per la determinazione dell'assegno occorre avere riguardo alla data della loro pubblicazione, nel senso che, ive questa sia posteriore alla data di entrata in vigore della L. 6 marzo 1987, n. 74, deve trovare applicazione, in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 23, comma 3, la disciplina dettata dalla legge medesima ed in particolare dell'art. 8 — sostitutivo dell'art. 4, comma 9, L. n. 898 del 1970 — con conseguente esclusione del regime della riserva di impugnazione ed ammissibilità soltanto dell'appello immediato.

Articoli correlati

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.