Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1916 del 19 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di appello avverso la sentenza dichiarativa dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio (che va deciso, ex art. 8, L. n. 74/1987, Ģin camera di consiglioģ), tra la data di notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di comparizione non devono intercorrere i termini di comparizione fissati dall'art. 163 bis c.p.c. (ridotti alla metā), cosė come disposto dall'art. 4, sesto comma, L. n. 898/1970 per il procedimento di primo grado, essendo il principio del contraddittorio rispettato, in appello, per il solo fatto che il ricorso introduttivo sia portato a conoscenza della controparte, e sia assicurata ad entrambe le parti la possibilitā di partecipare al processo e di far valere le loro ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica.

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