Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10763 del 14 ottobre 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Al fine dell'accoglimento della domanda congiunta di divorzio, ai sensi dell'art. 4 tredicesimo comma della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo fissato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74), la «verifica» dei presupposti del divorzio stesso, quale quello dell'inizio della separazione di fatto (art. 3 n. 2 lett. b, della citata legge), non può esaurirsi in una mera presa d'atto di situazioni evidenti ed inconfutabili, richiedendo le indagini compatibili con il rito camerale, a norma dell'art. 738 c.p.c. Pertanto, a fronte di concordanti dichiarazioni dei coniugi in ordine alla data dell'insorgenza di detta separazione di fatto, il «divorzio consensuale» non può essere negato soltanto sulla base di dubbi circa l'attendibilità di tali dichiarazioni, e sotto il profilo della necessità di attività istruttoria, in quanto occorre preventivamente riscontrare la non superabilità dei dubbi medesimi attraverso l'audizione degli istanti e l'assunzione delle opportune informazioni.

Articoli correlati

(massima n. 2)

La pronuncia della Corte d'appello, resa in esito al reclamo proposto contro il provvedimento camerale del tribunale sulla domanda congiunta di divorzio (art. 4 tredicesimo comma, nuovo testo, della legge 1 dicembre 1970, n. 898), è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., in quanto espressamente assoggettata alla forma della sentenza (in coerenza con la sua portata decisoria).

Articoli correlati

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.